Fattura elettronica, esonero emissione per minimi e forfettari

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto dalla legge di bilancio 2018 sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali.
Dal predetto onere restano specificamente esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:
– i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. minimi);
– i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014.
Dal lato passivo (fatture di acquisto) i soggetti esonerati possono ritirare alternativamente la fattura in formato analogico (acquisto come soggetto privato) oppure recuperare dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate la fattura in formato elettronico (acquisto con partita iva).
Bisogna tuttavia tener presente il regime fiscale adottato in quanto:
– per i contribuenti in regime forfettario, ai fini della determinazione del reddito, è irrilevante la ricezione delle fatture elettroniche per via dell’applicazione diretta del coefficiente di redditività per la determinazione del reddito, rendendo di fatto ininfluente la documentazione delle spese sostenute;
– per i soggetti in regime di vantaggio (c.d. minimi) la documentazione del costo è in ogni caso essenziale ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
I contribuenti in regime dei minimi e quelli forfetari dovranno, tra l’altro, continuare a conservare, in maniera tradizionale, le fatture di acquisto, le bollette doganali e i titoli di spesa ricevuti in formato cartaceo (analogico).
I soggetti forfettari e minimi ammessi ai regimi agevolati continueranno a emettere le fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 209 della L. 244/2007.
 
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