Fabbricati strumentali, il costo si assume al netto delle aree

Non si applica la derivazione rafforzata alle disposizioni fiscali che prevedono la scomposizione del costo di acquisto di un immobile e dell’area, attribuendo a quest’ultima il 30 per cento (fabbricati industriali) e il 20 per cento (altri fabbricati) del costo di acquisto. 


In sostanza, si tratterebbe di “classificare” parte del costo di acquisto tra area e immobile/fabbricato. Infatti, la derivazione rafforzata, per l’articolo 83 del Tuir, si applica alla «qualificazione» che consiste nell’esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Il passo successivo riguarda la «classificazione» delle operazioni che comporta l’individuazione degli effetti contabili: infine, «l’imputazione temporale» riguarda l’individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. Invece, la derivazione rafforzata non si applica alle valutazioni e neppure alle disposizioni fiscali in materia di reddito d’impresa che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi e a quelle che stabiliscono la rilevanza per cassa di componenti positivi o negativi. 


L’agenzia delle Entrate enfatizza proprio l’aspetto valutativo precisando che l’articolo 2, comma 2, del decreto del 1° aprile 2009 – richiamato per i soggetti Oic dal decreto del 3 agosto 2017 – stabilisce che si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono, tra l’altro, limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione. Pertanto, continuano ad applicarsi le limitazioni previste dal comma 7 dell’articolo 36 del decreto 223/2006 il quale stabilisce, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, che il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza calcolate con le percentuali previste dalla norma stessa (20 e 30 per cento). Questo, anche se la disposizione in oggetto non è inserita nelle norme del Tuir. 

Non vi è alcun dubbio sull’irrilevanza della scomposizione di una quota parte dell’area riferita a un fabbricato di cui si possiede una frazione: scomposizione richiesta dai principi contabili solo nel caso di piena proprietà del fabbricato.

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