Un’irregolarità fiscale o contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittima l’amministrazione a escludere un’impresa da una procedura di appalto.
L’impresa, secondo la nuova previsione del decreto Sblocca Cantieri, potrà essere esclusa dalla partecipazione a una procedura di gara se la stazione appaltante venga a conoscenza e possa «adeguatamente dimostrare» che l’operatore non «ha ottemperato» agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali «non definitivamente accertati».
Resta una via di fuga: non ci può essere esclusione nel caso in cui l’operatore economico abbia «ottemperato ai suoi obblighi», pagando o «impegnandosi in modo vincolante a pagare» le imposte o i contributi previdenziali dovuti, «compresi eventuali interessi o multe», o quando comunque il debito previdenziale o tributario sia integralmente estinto.
A cambiare con questa norma sono le regole relative ai motivi di esclusione dagli appalti: si tratta di tutte quelle situazioni, come condanne definitive per delitti contro la Pa o false comunicazioni sociali, che portano l’operatore fuori dalla procedura di appalto o dalla concessione.
L’esclusione per inadempimenti fiscali e contributivi era già prevista dal Codice appalti in vigore, ma era legata a un requisito: le violazioni dovevano essere «gravi e definitivamente accertate». Adesso l’esclusione può scattare ancora prima, quando il mancato pagamento di tasse e imposte non sia neppure definitivamente accertato. Quindi, in tutti quei casi nei quali non ci sia ancora una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più soggetto ad impugnazione.
Il tetto al quale fare riferimento per definire il concetto di gravità è di 5mila euro.
Secondo il decreto 32/2019 un’impresa può essere esclusa da una procedura di appalto se la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il mancato adempimento di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche se non definitivamente accertati. Finora il Codice appalti (Dlgs 50/2016) richiedeva che le violazioni in ambito fiscale e contributivo fossero accertate in maniera definitiva
La conoscenza da parte della Pa della notifica in capo all’operatore economico di un atto impositivo, comunque impugnato e per il quale magari il giudice tributario (o ordinario, per i contributi previdenziali) si sia espresso sulla sua illegittimità , può compromettere la partecipazione a gare per il solo fatto che la sentenza non sia ancora passata in giudicato e possa essere ribaltata da un altro collegio.
L’esclusione può essere evitata con il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sfruttando istituti deflattivi del contenzioso o mediante la pace fiscale. Anche il pagamento a rate delle somme dovute è idoneo ad evitare l’esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto.
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