Nuovo obbligo di contraddittorio, tutela sulla carta

Dal 1° luglio 2020 gli uffici, in assenza di un verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, dovranno notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. In difetto, il successivo accertamento è invalido ma solo se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. In caso di mancata adesione, invece, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

A fronte di questa stringata previsione, che comunque rispetto all’inadempimento degli uffici non comporta automaticamente la nullità dell’atto impositivo, ma impone ulteriori prove a carico del contribuente, vengono poi introdotte deroghe ed eccezioni che da un lato svuotano di garanzie l’istituto e, dall’altro, attribuiscono all’amministrazione nuove potestà. Viene così previsto che l’obbligo di invito preventivo non concerne gli avvisi di accertamento parziale e di rettifica parziale Iva. Occorre notare che buona parte delle rettifiche degli uffici sono formulate con tale metodologia di accertativa.

La nuova norma prevede poi, nei casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, la notifica diretta dell’accertamento senza invito preventivo, con buona pace delle pronunce di Cassazione che sinora hanno sempre censurato il comportamento degli uffici che notificavano accertamenti in prossimità della scadenza del termine di decadenza. Ma la previsione che suona quasi come una beffa per il contribuente è la proroga di ben 120 giorni dei termini di decadenza per notificare l’atto impositivo se tra data di comparizione e di decadenza ordinaria intercorrono meno di 90 giorni. 

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Tiziano Beneggi

Maggio 19, 2019

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