L’Agenzia non può chiedere dati doppi

In occasione dei controlli formali delle dichiarazioni l’Agenzia non potrà richiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. 

Se si considera che la legge 183/2011 aveva disposto, dal 2012, che le amministrazioni non potessero più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre amministrazioni, la nuova norma lascia davvero perplessi. Addirittura, otto anni fa si faceva riferimento ai documenti posseduti anche da altre amministrazioni; ora, invece, il divieto è circoscritto ai documenti della stessa amministrazione finanziaria. 

Da ciò dovrebbe desumersi che l’agenzia delle Entrate finora ha chiesto ai contribuenti documenti che già possedeva e che poteva consultare interrogando l’anagrafe tributaria.

In caso di inosservanza la richiesta è inefficace. 


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