Si allarga il perimetro cui applicare le agevolazioni fiscali introdotte dal Dl Crescita per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Nel regime ordinario è previsto che:
- se un’impresa compra un edificio con un atto fuori campo Iva (oppure un edificio residenziale in esenzione da Iva), l’imposta di registro è pari al 9 % del prezzo d’acquisto (salvo che l’Agenzia non pretenda poi di calcolare l’aliquota sul valore del bene, perché ritenuto superiore rispetto al prezzo pattuito); le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa (100 euro complessivamente);
- se un’impresa compra un fabbricato strumentale da un soggetto Iva, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva del 4%, da applicare al prezzo d’acquisto (salvo accertamenti).
Con l’agevolazione introdotta dal Dl Crescita, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono posizionate alla misura fissa di 200 euro cadauna, a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:
- l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o societario) il quale svolga attività di costruzione o di ristrutturazione di edifici;
- l’acquisto abbia a oggetto un «intero fabbricato» (di qualsiasi natura); probabilmente, potrebbe essere agevolato anche l’acquisto che avvenga non in “un sol colpo”, ma anche in più tranche (come accade per l’acquisto della “prima casa”, ambito nel quale è pacificamente consentito un acquisto “a tappe”);
- il soggetto acquirente, entro 10 anni dall’atto di acquisto, provveda:
- alla demolizione dell’edificio e alla «ricostruzione» di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente (ove la normativa locale lo consenta); oppure all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non è invece contemplato l’intervento di ristrutturazione urbanistica);
- alla vendita (anche frazionata) dell’edificio ricostruito o recuperato, per almeno il 75% del suo volume;
- l’opera di ricostruzione o di recupero sia effettuata conformemente alla normativa antisismica;
- l’edificio risultante da ricostruzione o recupero sia classificato in una delle classi energetiche “Nzeb” (nearly zero energy building), “A” o “B”.
Nel caso in cui i presupposti non si verifichino, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura ordinaria; inoltre, è prevista l’irrogazione di «una sanzione pari al 30% delle stesse imposte». Sono dovuti anche gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
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