L’agenzia delle Entrate ha indicato gli strumenti con cui i commercianti al dettaglio, che non abbiano attivato del tutto o non abbiano comunque completato al 1° luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratori e server telematici, potranno evitare l’applicazione di sanzioni procedendo alla trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello dell’operazione e rispettando comunque i termini di registrazione e di liquidazione dell’imposta.
Durante il periodo semestrale di moratoria, che arriva sino a dicembre 2019 per i contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400mila euro e sino a giugno 2020 per tutti gli altri, salvo gli esclusi in base al decreto del 10 maggio 2019, l’obbligo di memorizzazione giornaliera può infatti essere adempiuto, temporaneamente mediante i registratori di cassa già in uso o tramite ricevute fiscali. Questa possibilità è ammessa sino all’attivazione del registratore telematico: nelle more, per evitare sanzioni, si deve comunque procedere alla trasmissione dei dati avvalendosi dei servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia all’interno dell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi” oppure mediante sistemi di cooperazione applicativa su rete Internet. Entrambe le modalità, alternative tra loro, saranno messe a disposizione entro il 29 luglio e potranno essere utilizzate solamente nel periodo di moratoria.
I servizi disponibili da portale web sono di due tipi. Il primo consiste nel caricamento (upload) di un file che contiene i dati dei corrispettivi complessivi di ciascuna giornata, distinti per aliquota Iva e con indicazione del regime di ventilazione oppure, in alternativa, di un file compresso con i dati dei corrispettivi delle singole giornate da inviare. Il secondo permette invece la compilazione web dei dati dei corrispettivi giornalieri, anche in questo caso distinti per aliquota e con indicato il regime di ventilazione.
La modalità telematica alternativa, che non risiede nel portale “fatture e corrispettivi”, permette di trasmettere i dati mediante sistemi di cooperazione applicativa con servizi web service attraverso protocolli HTTPS o SFTP. In ogni caso, la trasmissione del file può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato, appositamente incaricato, e obbligato a rilasciare all’esercente delegante copia della comunicazione trasmessa e ricevuta la quale ne attesta l’avvenuta presentazione.
Di assoluto rilievo il fatto che i dati inviati, e cioè partita Iva dell’esercente, data e importo dei corrispettivi, sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti obbligati per aiutarli nella predisposizione della loro dichiarazione reddituale e Iva, nonché per la valutazione della loro capacità contributiva.
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