Contratto a termine, illegittimo il recesso ante tempus

L’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, ha la funzione di ristorare il lavoratore durante il periodo cd. intermedio, vale a dire quello che intercorre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità dello stesso e dichiara la conversione del rapporto. 

Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il lavoratore rassegni le proprie dimissioni prima della scadenza naturale del termine, non avrà diritto all’indennizzo ex art. 32, comma 5, atteso che il rapporto di lavoro si è interrotto per volontà del lavoratore e, dunque, manca il periodo cd. intermedio risarcibile per fatto imputabile al datore di lavoro.


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