Commercio elettronico di beni, esonero dall’obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale

L’attività di e-commerce è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non è soggetta all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e neppure all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Per tali ragioni, il venditore può limitarsi a registrare il corrispettivo giornaliero, senza la necessità di emettere alcun documento fiscale.

Le cessioni di beni via Internet sono esonerate anche dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, in base al D.M. 10.5.2019.


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