L’Inps recepisce la decisione della Cassazione che ha previsto che il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri anche se la moglie, lavoratrice autonoma, percepisce l’indennità di maternità.
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
L’Istituto di previdenza afferma che:
- nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi, di cui all’articolo 40 del D.lgs. n. 151/2001, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma;
- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs. n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelli fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
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