Allattamento, riposi al padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma

L’Inps recepisce la decisione della Cassazione che ha previsto che il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri anche se la moglie, lavoratrice autonoma, percepisce l’indennità di maternità.

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

  1. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  4. in caso di morte o di grave infermità della madre.

L’Istituto di previdenza afferma che:

  • nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi, di cui all’articolo 40 del D.lgs. n. 151/2001, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma;
  • il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs. n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelli fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.


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Tiziano Beneggi

Dicembre 22, 2019

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