Quest’anno l’astensione dal lavoro passa dai cinque giorni dell’anno scorso a sette. In aggiunta resta la possibilità di fruire di un ulteriore giorno (congedo facoltativo), però a fronte della rinuncia di una giornata di astensione obbligatoria da parte della madre.
Il congedo deve essere utilizzato, anche frazionato, entro il quinto mese dalla nascita-adozione-affidamento e comporta il riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, a carico dell’Inps. Il padre ne ha diritto indipendentemente dal diritto della madre al relativo congedo di maternità, purché sia un lavoratore dipendente e del comparto privato.
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