Dichiarazioni d’intento nel cassetto fiscale, onere in più per i fornitori

Dal 1° gennaio 2020 è stato eliminato l’obbligo che imponeva all’esportatore abituale (cioè al cessionario o al committente dell’operazione senza Iva) di consegnare al fornitore o prestatore o alla dogana la dichiarazione di intento, che lo stesso esportatore invia all’agenzia delle Entrate. 

Atteso il provvedimento, dal 2 marzo 2020 il fornitore potrà visionare i dati dei modelli delle dichiarazioni d’intento, che l’agenzia delle Entrate riceverà per suo conto, solo accedendo nel proprio cassetto fiscale di Fisconline (o di Entratel, se si è sostituti d’imposta che presentano il 770 per più di 20 percipienti) o chiedendo all’intermediario abilitato e delegato di accedere al cassetto fiscale del fornitore stesso, tramite l’accesso a Entratel del professionista.

Difficilmente l’eliminazione di questo obbligo può essere considerata una semplificazione per i contribuenti, in quanto da lunedì, prima di emettere qualunque fattura di vendita di beni o di servizi, i contribuenti Iva (non forfettari o minimi) dovranno controllare se hanno ricevuto la dichiarazione d’intento, non nella loro pec, e-mail ordinaria o cassetta postale, ma nel proprio «cassetto fiscale» delle Entrate.

Si tratta, invece, di una semplificazione solo per i controlli delle Entrate, in quanto la motivazione della norma è quella di evitare che vengano emesse fatture senza Iva a esportatori abituali che hanno inviato la lettera d’intento solo al proprio fornitore e non alle Entrate. 

Si consiglia ai fornitori di chiedere ai propri clienti di continuare a inviare ai primi le lettere d’intento che i secondi inviano all’agenzia delle Entrate. In caso di emissione della fattura erroneamente con Iva, per non aver visto la lettera d’intento ricevuta dalle Entrate per proprio conto, è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e riemettere una nuova fattura senza Iva (in alternativa, è possibile emettere una nota di accredito in diminuzione per la sola Iva). Invece, se il cliente è d’accordo, la fattura emessa può rimanere con Iva, in quanto, anche se la dichiarazione d’intento è già stata inviata alle Entrate, si tratta di un comportamento non sanzionabile; ma se il cliente non è d’accordo relativamente all’indicazione erronea dell’Iva in fattura, il fornitore è obbligato a risolvere la problematica, tramite le suddette note di accredito.


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