Covid_19, definite le regole per la sicurezza per la fase 2

 

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni è previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica, nelle aree più a rischio si potrà ricorrere anche al tampone. E’ prevista una riorganizzazione degli spazi e degli orari di lavoro per evitare assembramenti. La prosecuzione delle attività produttive va coniugata con le condizioni di sicurezza: per le aziende inadempienti si potrà disporre anche la riduzione o sospensione temporanea delle attività.

 

Lavoro agile per contenere i contagi: Anche nella fase di progressiva riattivazione delle produzioni, il lavoro agile viene indicato come lo strumento utile in chiave di prevenzione dei contagi.

Responsabilizzata l’azienda e il lavoratore: L’azienda ha l’obbligo di informare i lavoratori, anche con depliant sulle misure di prevenzione del contagio, ma viene responsabilizzato anche il singolo lavoratore che deve rimanere a casa se ha sintomi influenzali o la febbre oltre 37.5°. Il personale, infatti, può essere sottoposto al controllo della temperatura all’ingresso, e sopra questa soglia non potrà accedere al luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve essere informato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Rientro in azienda con il tampone negativo: L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid_19 dovrà essere preceduto da una comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. E’ vietato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms.

Utilizzo di Dpi e tamponi: Se per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disporrà misure aggiuntive, come l’esecuzione del tampone per i lavoratori, «il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione». Viene dunque attenuata la disposizione prevista dalla bozza iniziale sul ricorso generale ai tamponi nelle aree maggiormente colpite dal coronavirus.

Sanificazione delle aziende a rischio: Se una persona con Covid-19 è stata presente all’interno dei locali aziendali, occorre procedere alla pulizia e sanificazione, e alla loro ventilazione. Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi. L’azienda può organizzare interventi periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Orari differenziati nei luoghi di lavoro: Va ridefinita l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. Vanno evitati assembramenti anche per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con l’utilizzo di navette e di mezzi privati. E’ previsto un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Pannelli in plexiglas per il distanziamento: Decisivo è il rispetto del principio del “distanziamento sociale”, che nei luoghi di lavoro si traduce nel riposizionamento delle postazioni lavorative, introducendo barriere di separazione con pannelli in plexiglas o mobilio, o ricavando spazi da uffici inutilizzati (come le sale riunioni, dal momento in cui si prevede il ricorso di norma a riunioni in videoconferenza, essendo sostanzialmente vietate quelle che richiedono la presenza delle persone).

Rafforzato il ruolo del medico competente: Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione, il medico competente, dopo che è stato presentato il certificato che attesta il tampone negativo rilasciato dal dipartimento di prevenzione competente, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, per verificare l’idoneità alla mansione e profili specifici di rischiosità.

Limiti all’accesso di fornitori esterni: Per l’accesso di fornitori esterni vanno individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale impiegato nei reparti o uffici aziendali.

Novità: l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è considerata «fondamentale», ma è «evidentemente legata alla disponibilità in commercio». Se il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è «necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie». Verranno adottati i Dispositivi di protezione individuale in base al complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda. Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

 


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