Le prestazioni di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale rese da medici, psicologi, dietisti e biologi nutrizionisti possono beneficiare dell’esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/1972), sussistendo i previsti requisiti soggettivo e oggettivo e con la valutazione di carattere medico effettuata dal personale qualificato a tale scopo circa il fine terapeutico perseguito, da intendersi anche nel senso di mantenimento della salute dei pazienti (Corte di Giustizia Ue, causa C- 91/12, punto 35).
Viceversa, le prestazioni svolte dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie sono soggette ad Iva con l’aliquota ordinaria.
Nelle vendite di un pacchetto sanitario le prestazioni svolte dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie non costituiscono un unicum con le altre prestazioni medico-sanitarie, esenti da Iva: «Per decidere, ai fini dell’IVA, se una prestazione di servizi che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388 discende che ciascuna prestazione di servizi dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. (…) A questo proposito, si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un’importanza decisiva».
Non è, pertanto, possibile applicare il regime di esenzione di Iva nei confronti del cliente/paziente per l’intero pacchetto di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale.
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