Bonus affitti, deducibilità con saldo

 

Bonus solo ad affitto saldato, sì canoni versati per le pertinenze locate contestualmente al negozio e via libera anche alle spese condominiali forfettizzate nella pigione. Queste sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, che di fatto vanno a ridisegnare completamente l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe.

L’articolo 65 del dl 18/2020 dispone che ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

 

Per avere il credito il canone di marzo va pagato. Secondo l’agenzia delle entrate, il diritto alla fruizione del credito d’imposta da parte dell’affittuario scatta solo dopo il pagamento del canone di locazione riferito appunto alla mensilità di marzo.

 

L’Agenzia delle entrate nella circolare 11/E amplia l’ambito oggettivo specificando che in caso di locazione contestuale e pagamento unitario del canone per un C/1 e la sua pertinenza C/3 «il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività».

 

Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

 

 


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