Lo smart working “semplificato” dell’emergenza, che prescinde dall’accordo individuale, ha avuto l’indubbio merito di agevolare il ricorso a una forma di lavoro che da un lato ha garantito, in molti settori, la business continuity e dall’altro ha contribuito al contenimento del contagio da coronavirus.
Ora, nel momento in cui appare chiaro che il lavoro a distanza dovrà proseguire, come misura precauzionale, ancora per molto, e che anche al di là dell’emergenza si è innestato un processo dal quale difficilmente si potrà tornare indietro, è opportuno riflettere su come rendere lo smart working una modalità di lavoro più strutturata e permanente.
Quello che utilmente si può fare già sin d’ora è delineare (e comunicare al lavoratore agile) quelle regole, espressione del potere organizzativo del datore di lavoro, che la legge 81/2017 prevede debbano essere inserite nell’accordo individuale. Queste regole, per loro natura strettamente legate alla specifica situazione aziendale (se non addirittura al reparto di appartenenza), potranno poi, una volta finita l’emergenza, essere trasfuse negli accordi individuali che bisognerà tornare a stipulare. In concreto, si potrà inviare al lavoratore agile un documento di istruzioni operative, coerenti con lo spirito e la lettera della legge.
Il lavoro agile in forma semplificata può essere applicato fino al 31 luglio 2020 dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto della legge 81/2017, anche senza gli accordi individuali con i lavoratori previsti dalla stessa legge. L’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’articolo 22 della legge può essere inviata al lavoratore anche per email, tramite un documento standard disponibile sul sito Inail.
Il Protocollo anti-contagio ha previsto, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, che le imprese possano, favorendo le intese con le rappresentanze sindacali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento con il ricorso allo smart working o comunque a distanza. Prevede altresì che le imprese possano usare lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.
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