Sanzionata in quanto tardiva l’emissione delle fatture, analogiche o elettroniche, effettuata nel primo giorno lavorativo utile successivo quando il termine originario cade di sabato o in una festività: per l’agenzia delle Entrate non opera in questo caso il differimento riconosciuto per gli adempimenti tributari, in quanto l’emissione e la trasmissione del documento costituiscono un adempimento nei confronti della controparte contrattuale e non anche dell’amministrazione finanziaria.
Gli adempimenti tributari rientranti di diritto nel differimento ricomprendono solo quelli che vanno assolti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. L’emissione di una fattura costituisce invece un’attività destinata alla controparte la quale, ricevuto il documento, può esercitare alcuni suoi diritti quali la detrazione dell’imposta e la deduzione del relativo costo.
Perciò, l’emissione di una fattura oltre i dodici giorni (la regola è applicabile anche per la fattura differita) ma comunque entro il termine della liquidazione periodica dell’Iva, è punibile con la sanzione in misura fissa, stabilita in un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro applicabili per ciascuna operazione tardivamente documentata. Per limitare il carico sanzionatorio, al contribuente è ricordata la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che resta esercitabile documento per documento non beneficiando della riduzione, a seguito di apposito atto di irrogazione di sanzioni da parte dell’agenzia delle Entrate, derivante dal cumulo giuridico, con applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
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