È previsto un credito d’imposta del 20% dell’importo investito, con un tetto massimo di 2 milioni, purché la società conferitaria abbia:
- subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, un decremento dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo 2019;
- deliberato e versato l’aumento di capitale nel periodo che va dall’approvazione del decreto al 31 dicembre 2020 e l’investitore detenga la partecipazione fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, inoltre, non potranno essere distribuite riserve, pena la perdita del beneficio, con restituzione dell’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Critica la situazione del nuovo investitore con una quota di minoranza laddove il socio di maggioranza deliberi di distribuire.
L’agevolazione per la società conferitaria consiste in un credito d’imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Il credito non rileva ai fini Ires e Irap e, anche in questo caso, la società non potrà distribuire riserve fino al 1° gennaio 2024. Nel computo del patrimonio netto si ritiene che non debba essere considerata né la perdita dell’esercizio 2020 né l’aumento di capitale effettuato in corso d’anno.
Le due agevolazioni sono cumulabili; la società conferitaria rilascerà una certificazione attestante che «l’importo complessivo agevolabile» non supera il massimale ovvero, in caso contrario, il minor importo spettante a titolo di credito d’imposta al conferente.
n questa fase di emergenza le società di capitali possono reperire la liquidità necessaria per garantire la continuità con una più ampia gamma di strumenti, dall’equity al debito. Anche in caso di erosione del capitale per perdite gli amministratori potranno dunque continuare a operare senza che si determini la causa di scioglimento (e le connesse responsabilità) attingendo ai prestiti garantiti dallo Stato o degli stessi soci, che se erogati entro fine anno restano esonerati dalla postergazione.
Sino a fine anno gli aumenti di capitale potranno essere deliberati senza procedere a preventive riduzioni e indipendentemente dall’adeguatezza dell’aumento a ripristinare i minimi di capitale.
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