Covid_19, proroga cassa integrazione

 

Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid-19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto.

 

Per le aziende che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane, è prevista la possibilità di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid-19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Per un totale, quindi, di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

 

Inoltre, sono previste 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid-19, entro i limiti di finanziamento previsti dall’art. 73 bis dello stesso Decreto, che però potranno essere utilizzate a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica.

 

L’articolazione temporale (5 + 4 settimane) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (per un totale di 18 settimane consecutive).

 

E’ confermato che spetta l’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19.

Novità anche per la cassa integrazione in deroga: l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all’Inps per velocizzare i tempi di erogazione. I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall’Inps, che riceve dai datori di lavoro la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. Sarà sempre l’Inps a provvedere all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa. Se dal monitoraggio l’Inps verificherà che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, non potrà autorizzare altra Cigd.

 


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