Nel novero delle misure fiscali contenute nel D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) figurano gli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
In particolare, la disposizione in esame introduce una detrazione pari al 110% delle spese effettuate per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
L’agevolazione è ripartita in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura (secondo quanto previsto dall’articolo 121 dello stesso “Decreto Rilancio”), di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Per quanto concerne la riqualificazione energetica, le spese ammissibili all’agevolazione sono le seguenti:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativamente a una spesa non superiore a 30.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. I requisiti tecnici minimi da rispettare per poter fruire dell’agevolazione sono specificamente indicati dal comma 3 dell’articolo 119. Essi, in ogni caso, devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato).
Ai fini della detrazione, se effettuati da persone fisiche, gli interventi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Sono esclusi dall’agevolazione, invece, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
La detrazione pari al 110% si applica anche alle spese relative a specifici interventi antisismici (in particolare, quelli previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L.63/2013), a condizione, però, che gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Qualora si opti per la cessione del credito corrispondente alla detrazione a un’impresa di assicurazione e contestualmente venga stipulata una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir spetta nella misura del 90%, anziché del 19%.
Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (e relativi sistemi di accumulo, anche non contestuale), a condizione che la stessa venga effettuata insieme a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse. La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro (e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico) e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
La detrazione del 110% si applica anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra elencati.
Le disposizioni sopra richiamate si applicano agli interventi effettuati da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in house per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché del visto di conformità, richieste ai fini dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo dovuto ex articolo 121.
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