Innovazione, bonus sui progressi d’impresa

 

Il decreto ministeriale, previsto dalla legge di bilancio 2020 ed atteso inizialmente per fine febbraio, era slittato anche per la previsione di un rafforzamento delle aliquote nei recenti decreti per l’emergenza economica, che però non si è concretizzato. Il provvedimento prevede che siano agevolabili i lavori svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti.

 

L’articolo 2 regola le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (credito d’imposta del 12% nel limite di 3 milioni). Le attività devono perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non solo il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

 

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

 

Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

 

In particolare, ecco le tre classificazioni:

 

  • Ricerca fondamentale: Si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.
  • Ricerca industriale: Il decreto cataloga come attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale
  • Sviluppo sperimentale: Si considerano invece attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.

 

 

Sono ammissibili al beneficio le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. In altri termini, in linea di principio si conferma che il progresso o avanzamento non è misurato sulla singola impresa ma in termini generali.

 

E’ possibile fruire del credito in caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

 

Il beneficio non viene meno qualora le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo non diano il risultato sperato che, se invece raggiunto, avrebbe consentito di fruire dell’agevolazione, ossia per le attività che perseguano l’obiettivo richiesto dalla norma anche se nel caso specifico l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

 

Vi è poi una lodevole estensione dell’ambito di applicazione del beneficio. Infatti, se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non fanno parte dello stato delle conoscenze disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio della ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, sono ammessi al beneficio i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso, in quanto possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico. Naturalmente ciò non vale se il particolare progresso scientifico o tecnologico sia già stato raggiunto o tentato nell’ambito del gruppo, ossia da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Sono ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

 

Sono ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Pertanto, il requisito della novità o del miglioramento significativo è declinato rispetto a quanto già conosciuto dalla stessa impresa.

 

In ogni caso, le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

 

Non sono ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; i lavori che si possono definire routinari, ossia svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

 

 

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