L’articolo 98 del Dl 18/2020 ha introdotto importanti modifiche al cd. bonus pubblicità , giustificate dall’esigenza di contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali.
La modifica, limitatamente al solo anno d’imposta 2020, ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito d’imposta, prevedendone la determinazione nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’esercizio precedente. Il decreto “Rilancio” ha modificato la percentuale dell’importo dell’investimento pubblicitario agevolabile, innalzandola dal 30% al 50%. Conseguentemente, il nuovo decreto aumenta il tetto di spesa per l’anno 2020 fino a 60 milioni di euro. Restano confermate nel Decreto “Rilancio” tutte le altre modifiche al bonus pubblicità  apportate dall’articolo 98 del Decreto Cura Italia convertito nella legge 27/2020.
Il legislatore d’emergenza si è, inoltre, preoccupato di differire di 6 mesi la finestra temporale di 30 giorni per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio: la comunicazione va presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020, nelle modalità indicate al comma 5, Dpcm n. 90 del 16 maggio 2018. Viene comunque confermata la validità delle comunicazioni già trasmesse da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali entro il termine del 31 marzo 2020.
A seguito delle citate modifiche valevoli solo per l’anno 2020, la platea dei soggetti potenzialmente interessati al bonus pubblicità  si è notevolmente ampliata. Vale la pena pertanto ricordare, ancorché non abbiano subito alcuna variazione, la natura delle spese agevolabili e gli altri requisiti richiesti dalla norma per accedere all’agevolazione. Le spese ammissibili sono gli investimenti in pubblicità  esclusivamente sui due seguenti canali:
- nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge 249/1997;
- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Non sono, pertanto, ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità  (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità  su vetture o apparecchiature, pubblicità  mediante affissioni e display, pubblicità  tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.). Al riguardo è opportuno segnalare il chiarimento pubblicato dal dipartimento per l’informazione e per l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alle spese di intermediazione che, come prevede il decreto 50/2017, vanno obbligatoriamente scorporate in quanto escluse dal beneficio. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, il contratto e la fattura dovranno indicare specificamente il costo dell’inserzione pubblicitaria nell’ipotesi in cui il contratto comprendesse ulteriori servizi.
Per avere diritto al credito d’imposta e necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% agli analoghi investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento è riferito al complesso degli investimenti effettuati. Per l’anno 2020, il credito d’imposta è calcolato sugli investimenti effettuati e non su quelli incrementali.
Per accedere al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari occorrerà :
- trasmettere apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate dal 1° settembre al 30 settembre 2020. L’istanza dovrà contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31.12.2020 (all’istanza non dovrà essere allegato alcun documento);
- ai fini della determinazione dell’importo agevolabile, le spese sostenute vanno quantificate sulla base del principio di competenza;
- l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti;
- entro il 31 gennaio dell’anno 2021 dovrà essere presentata con le stesse modalità dell’istanza prenotativa, una apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione dell’anno agevolato degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.