Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale (quelli emessi entro il 29.2.2020 sono validi fino al 30.6.2020).
Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate.
Entro 5 giorni, il committente deve verificare il versamento delle ritenute da parte delle imprese ricevendo dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici una serie di dati, tra cui l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente e l’ammontare della retribuzione. Ma a questo iter complesso c’è un’alternativa: consegnare al committente il durc fiscale che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa. Si tratta di una certificazione esente da imposta di bollo e tributi speciali.
Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Il modello che permette alle imprese di snellire le procedure richieste per le ritenute sugli appalti certifica i seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi;
- assenza di debiti non soddisfatti.