Veicoli fuori uso, tracciati i pezzi reimmessi sul mercato

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato i quattro decreti legislativi che traducono in via definita sul piano nazionale, le direttive europee che compongono il cosiddetto “pacchetto sull’economia circolare”. Gli argomenti affrontati dai decreti nazionali sono:

  • veicoli fuori uso
  • pile e accumulatori e relativi rifiuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-Raee;
  • discariche;
  • gestione dei rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti.

 

Con riguardo ai veicoli fuori uso, il decreto di recepimento modifica il Dlgs 209/2003 anche con riferimento alla responsabilità estesa del produttore (Epr) di cui al decreto di modifica alla parte quarta del Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti.

 

Con articolate modifiche il testo mira a definire ruoli e responsabilità di produttori, concessionari, gestori degli impianti di demolizione e frantumazione, compresi gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. Il decreto mira anche a tracciare la reimmissione sul mercato di parti di ricambio da trattamento di veicoli fuori uso, nonché a massimizzare il riciclo e il recupero di parti non metalliche.

 

Raee, pile, batterie, invece, sono oggetto di un diverso decreto legislativo, il quale attua gli articoli 2 e 3 della medesima direttiva 2018/849/Ue e disciplina i nuovi obblighi di informazione introdotti a livello Ue perché le relazioni triennali finora inviate in Europa non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione delle norme in materia.

 

Per i Raee è previsto che il primo periodo di comunicazione inizi il 1° gennaio 2021 e includa i dati relativi al 2020. Per migliorare l’affidabilità e la comparabilità dei dati trasmessi è richiesta ora anche una relazione di controllo della loro qualità. Nelle more dell’approvazione dello statuto, i nuovi sistemi collettivi Raee possono avviare le attività (compresa l’iscrizione al Registro nazionale dei produttori), in coerenza con lo statuto tipo, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dello statuto al ministro dell’Ambiente. Eventuali difformità vanno sanate entro 60 giorni. In difetto, è prevista la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell’attività.

 

Per pile e accumulatori, il ministero dell’Ambiente trasmette alla Commissione Ue, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento di raccolta dati, le informazioni, trasmesse dall’Ispra sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all’Allegato II Parte B, punto 3, del Dlgs 188/2008.

 

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