Firmati i decreti attuativi delle misure previste nel Decreto Rilancio che rendono operative le misure per il sostegno alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese in difficoltà.
L’articolo 26 del Dl Rilancio introduce un importante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro e abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019.
Sono previsti un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso.
Viene inoltre istituito il ‘Fondo Patrimonio Pmi’ che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.
Il tax credit spetta nel limite di 800mila euro previsto dal quadro temporaneo degli aiuti Ue, tetto che si applica al credito del socio cumulato con quello della società. Il socio deve acquisire una comunicazione della società circa il rispetto del limite; la società, a sua volta, deve conoscere l’importo del credito del socio.
Per quanto attiene al credito del socio, il Dm conferma che l’esclusione per i controllanti, collegati e sottoposti a comune controllo riguarda solo quelli costituiti in forma societaria.
Per verificare che il tax credit rientri nei limiti di spesa per lo Stato, fissati in 2 miliardi, il decreto ministeriale prevede due istanze telematiche a fronte delle quali l’Agenzia comunicherà, entro 30 giorni, l’importo ammesso (per il socio e per la società), seguendo, in caso di incapienza delle risorse, l’ordine cronologico di presentazione.
Per il socio il conteggio è semplice: il credito rappresenta il 20% delle somme versate, queste ultime nei limiti di 2 milioni. Per la società, invece, occorre prima quantificare la perdita del bilancio 2020 e poi determinare il minore importo tra 30% dell’aumento di capitale (e sovrapprezzo) e il 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto (senza perdita).
L’istanza della società va inviata dopo quella dei soci (oltre che dopo l’approvazione del bilancio 2020 da cui nascono i valori per conteggiare il credito) dato che deve riportare anche il credito di imposta già ottenuto da questi ultimi (a seguito della comunicazione di accoglimento loro inviata dall’agenzia delle Entrate).
Il credito di imposta (sia della società, sia del socio) decade se la società distribuisce riserve entro il 31 dicembre 2023 e se viene accertata l’inesistenza di uno dei requisiti previsti distintamente per il credito del socio e per quello della società.
Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati a un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura. Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del personale.
Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso.
Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale delle pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.