Non si applica l’Iva ridotta sull’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici solo ad uso privato.
Risulta agevolabile (aliquota 10%) solo l’impianto configurabile come opera di urbanizzazione primaria, in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi della comunità e a destinazione ad uso pubblico, mentre non può essere applicata all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, destinate esclusivamente ad uso privato.
L’intervento, infatti, da solo, non costituisce un’opera di urbanizzazione pubblica agevolabile. L’Iva ridotta torna però applicabile nel caso in cui le colonnine siano fornite e installate unitamente all’impianto fotovoltaico, costituendo un’unica infrastruttura (numeri 127-quinquies e 127-septies del Dpr 633/1972).