Il credito d’imposta previsto dall’art. 120 riguarda specificamente le spese sostenute per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro ed è riconosciuto “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”.
Si tratta delle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema; a tal fine, è previsto che tali soggetti devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, le quali sono individuate nella tabella riportata nella circolare 20E/2020 dell’ADE. La misura del credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Sono agevolabili anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, ingressi, spazi comuni, etc.; inoltre, il beneficio è esteso anche all’acquisto di arredi di sicurezza e gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. La citata Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, dettaglia le spese ammissibili comprendendo, ad esempio, anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Tra gli interventi di adeguamento del luogo di lavoro vi sono quelli edili per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici e altro, e l’acquisto di arredi di sicurezza, tra cui sembra indiscutibile annoverare le paratie divisorie. Rientrano anche gli investimenti connessi ad attività innovative, sempre relative all’emergenza coronavirus: tra questi, la circolare 20/E annota i termoscanner, oltre ai software per agevolare lo smart working e i sistemi di videoconferenza. Se esaminiamo l’ambito oggettivo del credito d’imposta sulla sanificazione, ex articolo 125, ci accorgiamo che alcune spese si sovrappongono a quelle del primo bonus. Infatti, vi rientrano sia gli interventi di sanificazione dell’ambiente (eseguiti da soggetti autorizzati che dovranno rilasciare certificazione di conformità ai protocolli Covid), sia l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, eccetera), oltre che prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza (termoscanner) e barriere protettive, incluse le spese di installazione. Ipotizziamo il caso di un’impresa che gestisce un ristorante e che ha acquistato termoscanner e ha installato barriere di plexiglass per separare il bancone e i singoli posti a sedere: tali interventi sono compresi anche nell’articolo 120 del Dl 34. È vero che la misura del credito è teoricamente la stessa (60% della spesa, con tetti di 100mila euro per la sanificazione, articolo 125, e 80mila per l’adeguamento degli ambienti lavorativi, articolo 120); ma è anche vero che, mentre la misura del credito da adeguamento è fissa, quella per il credito sanificazione è soggetta a una possibile (e molto probabile) riduzione. Entro l’11 settembre l’Agenzia infatti, una volta conosciuta l’entità del credito richiesto dai contribuenti, comunicherà la misura effettiva, atteso che non sarà possibile superare lo stanziamento erariale di 200 milioni. Quindi, per il ristoratore del nostro esempio, per le zone di intervento comprese in entrambi i crediti d’imposta, sarà preferibile attivare la procedura di cui all’articolo 120, rispetto a quella dell’articolo 125.
Per quanto riguarda il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 la Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, vanno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni dovranno indicare nell’apposito campo del modello di comunicazione il tipo di attività economica svolta, riportando uno dei codici previsti nell’allegato al Provvedimento; qualora il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all’Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la comunicazione sarà scartata.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. Gli interessati dovranno presentare alla stessa Agenzia la comunicazione delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. Si osservi che il modello di comunicazione è unico per entrambi i due tipi di credito d’imposta, fermo restando che è possibile chiedere solo l’uno o l’altro o entrambi.