L’articolo 56 del decreto cura Italia ha introdotto al secondo comma tre diverse tipologie di moratoria, che si potevano richiedere dalla data di entrata in vigore del Dl stesso:
- La lettera a) prevede che per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi esistenti alla data del 29 febbraio la banca non possa revocare gli importi accordati sino al 30 settembre.
- La lettera b) riguarda i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30 settembre, di cui si prevede la proroga al 30 settembre.
- La lettera c) riguarda invece i prestiti rateali, i mutui e i leasing, e prevede che il pagamento delle rate e dei canoni sia sospeso sino al 30 settembre, andando a posizionare queste ultime in coda alle scadenze originarie e determinando un allungamento del contratto di pari durata.
Tutte le moratorie in oggetto sono disponibili solo ad imprese che autocertifichino una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione della pandemia Covid-19, e purchè le imprese medesime non siano classificate come imprese deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Il decreto Agosto interviene prorogando dal 30 settembre al 31 gennaio l’efficacia della moratoria ex articolo 56, e consentendone inoltre un ricorso “tardivo” alle imprese che non vi abbiano ancora provveduto, purché entro il 31 dicembre. La proroga in oggetto è automatica, e dunque senza impatto deliberativo sostanziale per le banche.
Non pare aver invece trovato spazio all’interno del decreto Agosto l’estensione della moratoria dell’articolo 56 alle microimprese e piccole imprese in difficoltà, nell’ambito degli spazi recentemente creati dal terzo emendamento al temporary framework della Commissione europea. Esso consentirebbe infatti l’accesso alla moratoria alle microimprese e le piccole imprese ancorché esse risultassero in difficoltà (sulla base dei regolamenti comunitari) alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Vi sarebbe dunque modo per il Governo di estendere l’applicazione della moratoria in oggetto anche ad imprese micro e piccole, che oggi sarebbero invece escluse in quanto considerate deteriorate ai fini bancari, pur con i limiti sopra esposti.