Decreto Agosto, fondo perduto per i centri storici

 

Nuovo contributo a fondo perduto per commercianti e imprese che prestano servizi al pubblico nel centro storico di 29 città.

 

Il contributo disciplinato dal Dl Agosto riguarda le sole attività d’impresa «di vendite di beni o servizi al pubblico» svolte nelle zone A ed equipollenti (in pratica i centro storici) di 29 città ad alta vocazione turistica.

 

L’agevolazione non interessa le attività professionali, mentre dovrebbe riguardare gli enti non commerciali limitatamente all’eventuale attività d’impresa svolta nel rispetto dei requisiti previsti dal Dl. Il bonus è fruibile anche dai contribuenti forfettari.

 

Sul piano territoriale il riferimento a «comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane» esclude dal bonus i soggetti che svolgono l’attività in comuni minori privi di queste caratteristiche. Circostanza che, per talune zone, appare discriminatoria. Per coloro che svolgono l’attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea (ad esempio taxi), rileva l’intero territorio comunale. Non sono previste agevolazioni per chi svolge l’attività in comuni per i quali siano stati dichiarati stati di emergenza.

 

Il contributo è accessibile a prescindere dal volume di ricavi del 2019 (soglia di 5 milioni di euro è irrilevante). L’unica condizione posta dalla legge è che l’ammontare di «fatturato e corrispettivi» di giugno 2020 abbia subito una riduzione di almeno 1/3 rispetto al dato di giugno 2019. Il contributo è quantificato applicando una percentuale sul delta negativo del fatturato (e corrispettivi) di giugno 2020 rispetto allo stesso mese 2019. La percentuale varia in funzione dei ricavi del periodo precedente:

  • 15% fino a 400mila euro;
  • 10% da 400mila a 1 milione di euro;
  • 5% oltre un milione di euro.

 

È previsto, in presenza dei requisiti di accesso, lo stesso ammontare minimo del contributo previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020: 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per gli altri soggetti. È anche fissata (novità), una soglia massima del bonus in 150mila euro Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° luglio 2019, pur in mancanza di un parametro mensile per determinare l’entità del calo, è previsto comunque il diritto a percepire il contributo in misura fissa.

 

L’accesso al contributo avverrà con la presentazione di un’istanza telematica. L’accredito sarà effettuato dalle Entrate sull’Iban indicato dal contribuente sull’istanza.

 

Il contributo non è tassabile (imposte sui redditi e Irap) e non è cumulabile con il bonus previsto per le imprese della ristorazione dall’articolo 58 del Dl 104/2020. In caso di indebito accesso al contributo valgono le stesse regole sanzionatorie previste per il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020, sia riguardo al versante amministrativo che a quello (eventualmente) penale.

 

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