Il Dl agosto, recentemente convertito in legge, ha costituto l’occasione per un restyling di una misura – quella del Fondo centrale di garanzia – che rappresenta uno degli strumenti di maggior riuscita per le imprese in difficoltà per via del Covid-19.
L’articolo 64, comma 1, del decreto prevede il rifinanziamento del Fondo. Questo ha visto un utilizzo massiccio in corso d’anno posto che con una norma transitoria è stato innalzato fino al 31 dicembre 2020 a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per impresa, è stato previsto l’accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti fino a 30mila euro concessi a piccole e medie imprese e professionisti ed è stata innalzata al 90% la garanzia su una serie di operazioni finanziarie. Il fondo risulta coperto fino al 2022, ed il rifinanziamento riguarda gli anni 2023, 2024 e 2025.
In fase di conversione è poi stato introdotto il comma 1-bis per consentire l’intervento in garanzia da parte del Fondo anche in relazione a finanziamenti indirizzati a persone fisiche che operano in ambito finanziario.
Si è andata a modificare la lettera m dell’articolo 13 del Dl 23/20, che faceva esplicito riferimento agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il nuovo testo fa riferimento alle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice Ateco. Poiché la stessa ricomprende sia le attività finanziarie sia quelle assicurative, sembra chiaro che la modifica comporti un ampliamento dei soggetti interessati.
Sempre nell’iter di conversione il comma 1-ter è stato introdotto per concedere la garanzia Sace alle imprese in difficoltà. L’accesso alla garanzia Sace viene accordato anche alle imprese in concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito o che, in ambito fallimentare, hanno presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa. Ciò a condizione che alla data di presentazione della domanda le relative esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze in base alla disciplina bancaria. Il successivo comma 3 è invece intervenuto ad ampliare e definire meglio l’intervento in garanzia per gli enti non commerciali, il comma 3-bis , introdotto nel passaggio in Senato, estende le garanzie del Fondo ex articolo 13 anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, prevedendo però precise condizioni.