Via libera all`Iva agevolata, prevista dal decreto Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l`emergenza Covid. Lo annuncia l’Agenzia delle entrate in una circolare spiegando che il regime di favore, che prevede l`esenzione dall`imposta fino al 31 dicembre 2020 e l`aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all`acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner.
Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di quelle “ricaricabili” vendute unitamente al relativo filtro. Rientrano nell`esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l`elemento principale della mascherina. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell`ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.
La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell`agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell`agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell`Agenzia delle Dogane e Monopoli.