Il decreto Ristori allunga di 4 settimane, ma con un diverso conteggio, l’esonero contributivo per le aziende che non si avvalgono delle ulteriori settimane di cassa integrazione e regolamenta una nuova sospensione dei versamenti contributivi
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) interviene di nuovo, tra le varie disposizioni inerenti alla gestione e l’aggravarsi dell’emergenza Covid-19, in materia di esoneri e agevolazioni di carattere contributivo. In particolare:
- l’art. 12, commi da 14 a 17, aggiunge, a quanto già regolamentato, un periodo addizionale di esonero contributivo per chi non si avvale delle nuove 6 settimane di CIG, prevedendo, contemporaneamente la possibilità di rinunciare al precedente esonero non goduto per accedere alle citate nuove settimane di CIG;
- l’art. 13 regolamenta la sospensione dai versamenti contributivi per il mese di novembre 2020 da parte dei datori di lavoro rientranti nei settori economici interessati dalle nuove restrizioni.
Il provvedimento introduce una sorta di ripensamento per i datori di lavoro che avevano scelto di aderire all’esonero contributivo (alternativo alla CIG) regolamentato dalla D.L. 104/2020. Il citato comma 15 stabilisce che I datori di lavoro che hanno chiesto di utilizzare l’esonero (? – a oggi non è ancora stato possibile inviare alcuna richiesta di esonero art. 3 del D. L. 104/2020), possono rinunciare a quanto non ancora goduto e accedere alle 6 settimane di CIG di cui al D.L. 137/2020 (il beneficio, come sopra precisato, non è ancora stato richiesto per mancanza di istruzioni, quindi non ancora goduto, pertanto l’opzione farà perdere integralmente l’esonero e non solo la parte residuale).
L’art. 13 del D.L. 137/2020, stabilisce, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalla chiusure disposte dal D.P.C.M. 24.10.2020 e aventi il codice ATECO riportato nell’allegato 1 al citato provvedimento, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL per la competenza del mese di novembre (quindi non i termini di scadenza che cadono nel mese di novembre ma quelli riferiti ai contributi relativi al mese di novembre, vale a dire le scadenze di dicembre, e qui non si comprende quali siano quelli riferiti all’INAIL). Detti contributi sospesi dovranno poi essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.3.2021, ovvero in 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza del beneficio della rateazione. Occorre però tenere presente che il D.P.C.M. 3.11.2020 stabilisce all’art. 14 che le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6.11.2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 24.10.2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. Si ritiene quindi che il campo di applicazione debba essere necessariamente rivisto con un nuovo intervento legislativo.
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