Fondo perduto: dai bar agli alberghi, quando l’aiuto è automatico e quando no. Il calcolo del contributo intreccia codici Ateco, zone e coefficienti dal 50 al 400 per cento.
Per fruire del beneficio previsto dal DL Ristori è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Nessuna condizione è invece fissata per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni già interessati da un evento calamitoso diverso e precedente all’insorgere dalla pandemia da COVID-19.
Determinata la differenza di fatturato sui due anni, il bonus è determinato nella misura del:
- 20% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente;
- 15% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
- 10% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
I beneficiari sono: imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario, titolari di partita Iva. Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività al 31 marzo 2020, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari. Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir Contributo a fondo perduto
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
Il bonus spetterà per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza telematica entro il 15 gennaio 2021, presentabile anche tramite un intermediario abilitato. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Tra coloro che dovranno inviare l’istanza in via telematica all’Agenzia ci sono tutti quelli che – per un motivo o per l’altro – non hanno ricevuto il primo fondo perduto previsto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) e ora hanno diritto al nuovo aiuto del Dl Ristori (Dl 137), già ritoccato dal Ristori-bis (Dl 149). A partire da chi non aveva neppure richiesto il primo aiuto, perché non era ammesso o perché non ha presentato la domanda pur avendone diritto per una svista o un disguido. Ci sono poi coloro che l’istanza l’avevano presentata, ma se la sono vista respingere per un errore – ad esempio nella digitazione dell’Iban – e adesso possono fare domanda in autotutela alle Entrate. Per loro, in attesa che si chiuda l’iter sul vecchio contributo, andrà comunque presentata una richiesta per il “nuovo” ristoro.
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