Pagamenti tracciabili: check up delle spese con detrazione al 19%

 

Tra le principali novità della dichiarazione dei redditi 2021, ci sono le regole sulle spese detraibili al 19%, che dal 1° gennaio scorso devono essere pagate con mezzi tracciabili. La piena detrazione, inoltre, riguarda solo i contribuenti con reddito complessivo fino a 120mila euro; mentre per gli altri è prevista una riduzione, o il completo disconoscimento se il reddito supera i 240mila euro.

 

Fare fin da subito un check up può evitare di commettere errori o farsi trovare impreparati alla consegna dei documenti al consulente fiscale.

 

A introdurre l’obbligo di tracciabilità è stata la legge di Bilancio 2020: per fruire della detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, la spese va sostenuta con versamento bancario o postale oppure con uno degli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e gli oneri per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, in cui valgono le vecchie regole e dunque non c’è bisogno che i pagamenti siano tracciabili.

 

Le spese che rientrano nel nuovo obbligo sono quelle incluse nell’articolo 15 del Tuir e tutte quelle oggetto di detraibilità al 19% dall’imposta lorda.

 

Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile tramite ricevuta cartacea del bancomat relativa alla transazione, estratto conto, copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa, oppure con i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (che comprende le carte di debito, di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari e gli «altri sistemi di pagamento»). Sono idonei tutti i mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. L’utilizzo del mezzo tracciabile può essere provato se è indicato nella fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale relativo alla spesa sostenuta.

 

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