Precari turismo, sport e spettacolo: l’indennità va chiesta entro il 15

 

Con il decreto Ristori quater arriva una ulteriore indennità a favore di particolari categorie già beneficiarie degli interventi disposti dai precedenti decreti emergenziali: si tratta dei lavoratori dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e dei lavoratori atipici che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa degli effetti della pandemia Covid-19.

 

L’articolo 9 del decreto, in particolare, dispone una ulteriore indennità di mille euro a favore di alcune categorie di lavoratori che non possono usufruire degli ammortizzatori sociali previsti per i dipendenti.

 

La platea soggettiva dei beneficiari è stata confermata, ma cambiano i requisiti al decreto Agosto. Per identificare il novero dei beneficiari, quindi, occorrerà riferirsi in primo luogo ai lavoratori che hanno già fruito dell’indennità prevista dall’articolo 9 del decreto di Agosto, che riceveranno in automatico il nuovo indennizzo. Per coloro che, invece, non hanno beneficiato della indennità di agosto, occorrerà verificare le condizioni previste dall’articolo 9 del Ristori quater, in analogia con quanto già contemplato dal primo decreto ristori relativamente all’indennità di ottobre. È il caso dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali per i quali la possibilità di beneficiare del nuovo indennizzo è condizionata al soddisfacimento dei seguenti requisiti: a) aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; b) aver totalizzato almeno 30 giornate lavorative nel periodo; c) non essere, al 30 novembre 2020, titolari di pensione, rapporti di lavoro dipendente o Naspi.

 

Nell’ambito dei medesimi settori, l’indennità, alle stesse condizioni, viene riconosciuta ai lavoratori in somministrazione; mentre per i lavoratori dipendenti a tempo determinato l’accesso è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: essere stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato nei medesimi settori per almeno 30 giornate sia nel 2018 che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; non essere, al 30 novembre 2020, titolari di rapporti di lavoro dipendente o pensione.

 

Viene, inoltre, disposta una nuova indennità di mille euro a favore di alcune categorie di lavoratori “atipici”. Si tratta, in particolare:

  • dei lavoratori dipendenti stagionali degli altri settori, a patto che abbiano cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e nello stesso periodo abbiano conseguito almeno 30 giornate di lavoro;
  • dei lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo;
  • dei lavoratori occasionali senza contratto in essere al 30 novembre 2020;
  • degli incaricati delle vendite a domicilio con reddito 2019 superiore a 5mila euro.

 

Tali soggetti avranno diritto a ricevere l’indennità se alla data della relativa domanda non siano né titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) né titolari di pensione.

 

Il decreto Ristori quater riconferma anche per il mese di dicembre 2020 una mensilità anche per i collaboratori sportivi, ovvero i lavoratori con contratti di collaborazione con Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le società e associazioni sportive dilettantistiche, cessati nell’ultimo periodo a causa del Covid.
Il bonus ammonta a 800 euro, come nel mese di novembre,  e la gestione delle domande e dei versamenti è affidata alla società del Coni Sportesalute. Ai lavoratori già beneficiari dell’indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, l’indennità pari a 800 euro è erogata anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di ulteriore domanda. Gli altri lavoratori saranno invece tenuti a presentare apposita domanda online.

 

Infine, l’ulteriore indennità viene replicata anche per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione né di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Confermando quanto già previsto nel primo decreto Ristori, infatti, i mille euro saranno nuovamente erogati agli iscritti al corrispondente fondo pensioni che tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri, maturando un reddito non superiore a 50mila euro, oppure 7 contributi giornalieri derivandone un reddito non superiore a 35mila euro.

 

I nuovi beneficiari dovranno presentare istanza all’Inps entro il 15 dicembre, giorno in cui scadranno anche i termini per richiedere l’indennità prevista dal decreto di Agosto.

 

Anche le nuove indennità non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef dei beneficiari.

 

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