L’articolo 9 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd. decreto Ristori-quater) riconosce una indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.000 per le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Norma (decreto legge 157/2020) |
Soggetti interessati | Note
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Art. 9 co. 1 | Soggetti che hanno già beneficiato della indennità una tantum ex articolo 15 decreto legge 137/2020 | Ricevono automaticamente la indennità senza necessità di domanda. |
Soggetti che devono presentare la domanda per accedere alla indennità | ||
Articolo 9 co. 2 | Lavoratori dipendenti stagionali nei settori (*) del turismo e degli stabilimenti termali | Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e, nello stesso periodo, devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate.
Non devono essere titolari , al 30 novembre 2020:
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Lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori (*) (**) | ||
(*) la circolare 146/2020 individua i settori appartenenti ai codici ATECO ammessi al beneficio
(**) per questi lavoratori la istruttoria prevede la verifica centralizzata (comunicazioni UNISOMM) dei periodi di invio in missione. In caso di incertezza il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato, anche esibendo il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro ovvero, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro. |
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Articolo 9 co. 3 | Lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali | Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e, nello stesso periodo, devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate.
Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di ensione diretta o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente. |
Lavoratori intermittenti | Devono aver svolto la prestazione lavorativa nell’ambito di uno o più contratti di lavoro intermittente per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (*)
Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione diretta o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente |
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(*) Sia con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità , sia senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità . | ||
Lavoratori autonomi occasionali | Non titolari di partita IVA attiva.
Iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 devono essere stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (articolo 2222 c.c.) con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile. Non devono essere titolari, al 30 novembre 2020, di un contratto di lavoro autonomo occasionale. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione diretta o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente. |
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Incaricati alle vendite a domicilio ex articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 | Devono essere titolari di partita IVA attiva al 30 novembre 2020.
In possesso di un reddito annuo per il 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000. Iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data del 30 novembre 2020. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione diretta o contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente |
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Articolo 9 co. 6 | Iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo | Devono rientrare alternativamente in una delle seguenti condizioni:
a) possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro; b) possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro. Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pertanto possono accedere alla indennità se titolari di contratto a tempo determinato), diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità (precisazioni contenute nella circolare INPS 146/2020). |
Articolo 9 co. 5 | Lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (*) | Devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
a) titolarità , tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità , al 30 novembre 2020, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente |
(*) la circolare 146/2020 individua i settori appartenenti ai codici ATECO ammessi al beneficio | ||
Norme comuni a tutte le indennità | ||
a) le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili;
b) le indennità non sono cumulabili con il reddito di emergenza. Inoltre non sono compatibili con un il reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello delle indennità medesime; c) le indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS (articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222). Le indennità non sono cumulabili con le indennità di cui all’articolo 84 del decreto-legge 34/2020 a favore dei lavoratori domestici, a favore dei lavoratori sportivi e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; d) le indennità non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi (articolo 222, co. 8, del decreto legge 34/2020) e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi (articolo 10 del decreto-legge n. 104/2020); e) le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile; f) le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR; g) le indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda; h) in ogni caso le indennità sono erogate nel limite di spesa previsti. |
ALTRI TERMINI DI SCADENZA
Indennità | Termini di presentazione delle relative domande |
Indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori | Le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito internet dell’Istituto. |
Indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104/2020. | Le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito istituzionale dell’Istituto. |
Indennità COVID-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa:
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Le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. |
Ai soggetti che beneficiavano della indennità omnicomprensiva prevista dall’articolo 15 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), la erogazione da parte dell’Inps avviene d’ufficio mentre gli altri soggetti devono presentare apposita domanda.
Per l’accesso alla indennità , i lavoratori interessati che non hanno già ricevuto al precedente indennità prevista dal decreto legge 137/2020, devono presentare apposita domanda telematica entro il 31 dicembre 2020. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Inps. La circolare Inps n. 146/2020 prevede ulteriori termini di scadenza (decadenziali) riportati in tabella.
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