La legge di Bilancio prevede l’estensione del credito d’imposta ricerca e sviluppo fino al 2022 e l’incremento delle percentuali e dei massimali di utilizzo. Le imprese potranno ad ogni modo dedicarsi alla pianificazione degli investimenti con un più ampio raggio temporale e con una correlazione tra investimenti (ad esempio per lo smart working). La legge di Bilancio 2021 entra in vigore il 1° gennaio 2021, ma poiché alcune novità del comma 1064 sembrano di coordinamento dovrà essere chiarito se queste possano avere carattere interpretativo e quindi decorrenza già dal 2020.
Oltre all’allungamento del beneficio di un biennio e cioè fino al periodo d’imposta in corso 31 dicembre 2022 (lettera a del comma 1064), la lettera f) aumenta per il 2021 ed il 2022 le percentuali ed i massimali annui dell’agevolazione rispetto a quelle vigenti per il 2020 come segue:
- ricerca e sviluppo: dal 12% al 20% con massimale annuo elevato da 3 a 4 milioni di euro;
- innovazione tecnologica: dal 6% al 10% con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;
- innovazione digitale «4.0»: dal 10% al 15% con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;
- transizione ecologica: dal 10% al 15% con massimale annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro;
- design e ideazione estetica: dal 6% al 10% con limite annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro.
Dal punto di vista di un migliore coordinamento tra le norme vigenti, si sottolinea che il comma 1064 (lettere b, c ed e) interviene su due tipologie di costi, che risultano ora ammissibili se sostenute nei confronti sia di soggetti residenti, sia di soggetti non residenti Ue o white list:
- le spese extra-muros ed intra-muros;
- le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Con riferimento al credito sull’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 160/2019, in coordinamento con quanto previsto per il credito per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019, viene precisato che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20%:
- sia delle spese di personale indicate alla lettera a (conferma),
- sia delle spese ammissibili indicate alla lettera c (novità).
Inoltre, si dispone ora che tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica (articolo 1, comma 203 della legge 160/2019) sono incluse anche quelle relative ai software. Viene poi introdotto l’obbligo di “asseverare” la relazione tecnica, con l’evidente scopo di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute (lettera g) del comma 1064).
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