Legge di Bilancio 2021, corrispettivi telematici, sanzione del 90% della minore imposta

 

Memorizzazione dei dati e consegna dello scontrino a richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, revisione integrale del quadro sanzionatorio e differimento al 1° luglio 2021 dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri.

 

Sono le novità in tema di certificazione delle vendite al dettaglio da parte di commercianti al minuto ed attività assimilate contenute nella legge di Bilancio 2021. Di assoluto interesse per gli operatori è indubbiamente il nuovo assetto sanzionatorio, con irrogazione di una sanzione in misura proporzionale al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, ed una in misura fissa pari a 100 euro nei casi di omessa o tardiva trasmissione ovvero di invio con dati incompleti o non veritieri a condizione che la violazione stessa non abbia inciso sulla determinazione del tributo.

 

Il momento di ultimazione ovvero di effettuazione dell’operazione, coincidente con la consegna del bene o con il pagamento, costituisce il termine entro cui i dati dei relativi corrispettivi devono essere memorizzati, utilizzando il registratore telematico (RT), il server RT o la procedura web messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Con la stessa tempistica devono essere consegnati al cliente, e a richiesta di questo, i documenti che attestano l’operazione, e cioè in via alternativa il documento commerciale o la fattura.

 

È stata differita al 1° luglio 2021, rispetto al 1° gennaio 2021, l’operatività della disposizione dettata dell’articolo 2, comma 5-bis del Dlgs 127/2015, che prevede l’utilizzo di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, per certificare fiscalmente i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi senza dovere necessariamente utilizzare RT o server RT.

 

Si è voluto rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. La mancata memorizzazione, l’omessa trasmissione o l’invio con dati incompleti o non veritieri, prima delle modifiche e sino al 31 dicembre 2020, risultano sanzionate in misura pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 500 euro, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni ad un mese, in caso di constatazione di quattro distinte violazioni, in giorni diversi, in un arco temporale di cinque anni. Il riordino del regime sanzionatorio passa attraverso l’integrazione dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997, con previsione di una sanzione, pari al 90% dell’imposta (e non più al 100%) qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano stati regolarmente memorizzati o trasmessi. La violazione si realizza per tutte le ipotesi che si possono verificare, e cioè omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione, tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri («infedele») costituiscono quindi violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni relative ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato come unitario. La sanzione si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. In via alternativa, è invece prevista l’irrogazione di una sanzione in misura fissa di 100 euro, per ciascun invio, nei casi di sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, e a condizione che la stessa non abbia inciso sulla liquidazione del tributo.

 

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