Fatture 2020 ricevute nel 2021: regole per detrazione IVA e deduzione costo

 

Fatture 2020 ricevute nel 2021: come ogni anno, per imprese e professionisti è bene riepilogare le regole relative alle fatture a cavallo d’anno, sia per la detrazione dell’IVA che ai fini della deduzione del costo. Le disposizioni generali relative alla gestione fiscale delle fatture ricevute non sono cambiate con l’introduzione della fatturazione elettronica.

 

Ai fini della detrazione IVA, e nel caso specifico per i documenti datati 2020 ma ricevuti nel 2021, il riferimento normativo da considerare è l’articolo 6 del DPR n. 633/1972. Il diritto alla detrazione dell’imposta sorge dal momento in cui questa diventa esigibile; l’esigibilità IVA è individuata dalla data di effettuazione dell’operazione.

 

Ai fini della deduzione del costo, invece, è necessario evidenziare le differenziazioni previste per le partite IVA in contabilità semplificata o ordinaria.

 

Le regole da seguire sono individuate dall’articolo 6 del d.p.r. 633/1972. Il momento a partire dal quale l’IVA diventa esigibile è individuato dalla data di:

  • consegna o spedizione per la vendita di beni;
  • pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi.

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 23, la detrazione dell’IVA è riconosciuta previa annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte e professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Ecco quindi che, ai fini della detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno, si delineano le seguenti regole:

 

Data fattura Data ricezione Data registrazione Momento in cui si puo’ detrarre l’IVA
Dicembre 2020 Dicembre 2020 Dicembre 2020 Liquidazione di dicembre 2020
Dicembre 2020 Dicembre 2020 Gennaio 2021 Dentro la dichiarazione IVA 2021 previa annotazione in apposito sezionale del registro acquisti
Dicembre 2020 Gennaio 2021 Gennaio 2021 Liquidazione IVA gennaio 2021
Dicembre 2020 Gennaio 2021 Dopo il 30 aprile 2021 Dentro la dichiarazione IVA 2021 previa presentazione della dichiarazione integrativa

 

Per quel che riguarda invece la deduzione del costo per le fatture 2020 ricevute nel 2021, bisogna distinguere tra partite IVA in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria:

  • Nel caso dei titolari di partita IVA in regime di contabilità ordinaria, il costo della fattura datata dicembre 2020 ma ricevuta a gennaio 2021 sarà deducibile per competenza ovvero nel 2020. Di conseguenza, la fattura dovrà essere registrata con il conto di patrimonio “fatture da ricevere”, mentre il costo andrà imputato nel 2020 mediante un giroconto contabile al 31/12. Ovviamente è possibile anche che vi sia l’eccezione per la quale la fattura 2020 abbia un oggetto di competenza 2021, ma è un caso abbastanza raro.
  • Nel caso dei titolari di partita IVA in regime di contabilità semplificata, invece, il costo della fattura datata dicembre 2020 ma ricevuta a gennaio 2021 sarà deducibile nel 2021, non operando per questa categoria di soggetti il criterio della competenza.

 

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