L’articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972 consente agli autotrasportatori per conto terzi di effettuare le liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27, Dpr 633/1972 e i relativi versamenti con periodicità trimestrale anziché mensile; inoltre, per le prestazioni di servizi di autotrasporto, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Infine, in deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, Dpr 633/1972, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Rientrano nella disciplina agevolata le operazioni strettamente inerenti all’esercizio dell’autotrasporto e, cioè, i servizi di trasporto in senso stretto nonché le prestazioni ad essi naturalmente connesse o accessorie e addebitate al committente nella medesima fattura.
Qualora le stesse imprese iscritte all’albo effettuino prestazioni più complesse, comprendenti servizi collaterali a quelli di trasporto, ovvero svolgano altre attività del tutto diverse da quelle dell’autotrasporto, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente alle prestazioni di trasporto e a quelle ad esse connesse o accessorie, purché queste ultime vengano distintamente descritte nei documenti e annotate separatamente nelle scritture contabili.
Pertanto, i compensi percepiti per l’attività di gestione del network tra autotrasportatori non possono beneficiare delle disposizioni di favore contenute nell’articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972, le quali sono destinate alla sola attività di trasporto per conto terzi svolta da autotrasportatori iscritti all’albo.
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