Dal lavoro retribuito all’apprendistato come cambiano le attività sportive

 

Novità nel mondo dello sport.

 

I nuovi decreti approvati mirano poi ad agevolare il passaggio al professionismo per le atlete e a consentire agli atleti paralimpici di accedere ai gruppi civili e militari dello Stato.

 

Le associazioni sportive dilettantistiche, per le quali viene creato un registro nazionale gestito da Sport e Salute, potranno acquisire personalità giuridica, assumere qualsiasi forma societaria e distribuire in minima parte gli utili.

 

Viene inoltre introdotta una semplificazione delle procedure per l’ammodernamento di stadi e impianti. Nel documento di fattibiltà del progetto può essere previsto, tra le altre cose, «il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana» e che nelle strutture con più di 16mila posti, da cinque ore prima dell’inizio delle competizioni e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia riservara al club che le utilizza.

 

I nuovi provvedimenti, si concentrano sulla nuova e più ampia definizione operativa dell’agente sportivo (anche con una delega per fissare i parametri di calcolo dei compensi) e su misure dirette ad aumentare la sicurezza sulle piste da sci.

 

Viene introdotta formalmente la definizione di «lavoratore sportivo» in cui sono ricompresi soggetti quali ad esempio l’atleta, allenatore, direttore tecnico, sportivo e di gara che esercitano l’attività verso corrispettivo. Con la possibilità che la stessa possa inquadrarsi in un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co). L’operatività di queste modifiche è prevista, tuttavia, solo a far tempo dal 1° luglio 2022.

 

Altra novità è la figura dell’«amatore», che prende il posto dello sportivo dilettante con caratteristiche che richiamano, ma solo a tratti, la figura del volontario. Si associano a quest’ultimo per la gratuità e spontaneità delle prestazioni che potranno riguardare anche lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, didattica e formazione degli atleti. Contrariamente al volontario, tuttavia, l’amatore potrà ricevere anche premi e compensi occasionali oltre a rimborsi spese. Laddove questi superino l’importo di 10mila euro (ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del Tuir) la prestazione assumerà natura professionale. Restano, tuttavia, non poche perplessità in merito al possibile inquadramento tributario, in termini «professionali», per coloro che percepiranno premi occasionali oltre il limite.

 

D’ora in avanti ci sarà soltanto una distinzione tra l’«amatore» e il «lavoratore sportivo», ovvero «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo». Il lavoro sportivo potrà essere svolto – se retribuito – nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative». In questo modo si punta ad estendere agli ex dilettanti una serie di tutele previdenziali (con iscrizione alla gestione separata Inps) e assistenziali.

 

Per quanto riguarda i giovani viene introdotta una disciplina dell’«apprendistato» per coniugare la formazione atletica con la preparazione professionale e favorire l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva. Entro il 1° luglio 2022 invece dovrà essere abolito il “vincolo” sportivo e ogni forma di limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta.

 

Ulteriore novità riguarda l’abolizione del vincolo sportivo. Si supera dunque il criterio secondo cui un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della società per la quale è tesserato. L’operatività della modifica, tuttavia, non sarà immediata, ma scatterà solo tra qualche anno.

 

Sarà in ogni caso possibile rivedere i contenuti dei decreti entro un termine massimo di due anni dall’entrata in vigore degli stessi.

 

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