Novità al via il 1° luglio prossimo. Riduzione a 10 mila euro del limite entro il quale le vendite a distanza intracomunitarie potranno essere tassate nel paese del fornitore anziché in quello del consumatore, allargamento del regime semplificato dello sportello unico (Moss), responsabilizzazione dei gestori dei mercati virtuali per le vendite effettuate nell’Ue da fornitori extracomunitari.
Vendite a distanza intraUe. Introdotta un’espressa definizione di vendite a distanza che prescinde dalle modalità di conclusione del contratto e valorizza unicamente la circostanza che il trasporto o la spedizione da uno stato membro all’altro avvenga a cura del fornitore o per suo conto. Tale circostanza si riterrà sussistente anche quando il fornitore intervenga indirettamente nel trasporto o spedizione (ipotesi esemplificative al riguardo sono elencate nell’art. 5-bis del regolamento Ue 282/2011, inserito dal regolamento 2026/2019). Viene soppresso il riferimento alle cessioni su catalogo, per corrispondenza o simili. Il regime applicabile alle vendite a distanza continua a basarsi sul principio della tassazione nel paese dell’acquirente privato consumatore (oppure soggetto passivo non tenuto ad applicare l’Iva sugli acquisti intracomunitari), sempre con la deroga per le vendite «sotto soglia», che per motivi di semplificazione sono tassate nel paese del fornitore (salvo opzione per la tassazione secondo il principio generale). La novità riguarda però l’ammontare del limite per questa semplificazione: non più 35 mila euro annui di vendite in ciascun paese dell’Ue diverso da quello di residenza dell’impresa (in alcuni paesi addirittura 100 mila euro), ma solo 10 mila euro per tutte le vendite effettuate negli altri paesi Ue. Nel calcolo della soglia si dovrà tenere conto anche delle prestazioni di cui all’art. 7-octies, dpr 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue). La possibilità di avvalersi della semplificazione della tassazione nel paese di origine sarà riservata alle micro-imprese e a quelle che solo occasionalmente effettuano le suddette operazioni.
Allargamento del Moss. L’obbligo di applicare l’Iva a destinazione implica la necessità , per il fornitore, di identificarsi nel paese in cui è stabilito il consumatore. Per facilitare l’adempimento, le nuove disposizioni estendono il perimetro del regime semplificato del mini-sportello unico, che consente, in via facoltativa, di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi Ue di consumo presso il paese in cui è stabilita l’impresa, che a tal fine presenta una dichiarazione trimestrale delle operazioni effettuate «fuori casa». Il regime semplificato, finora utilizzabile soltanto per le suddette prestazioni di servizi ex art. 7-octies, dpr 633/72, dal 1° luglio potrà essere usato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, per tutte le prestazioni di servizi «b2c» soggette al pagamento dell’Iva nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore (per esempio un lavoro edile su un immobile situato in Austria eseguito dall’impresa italiana per conto di un privato), e per talune cessioni dei gestori mercati virtuali. Per effetto di questa estensione, il regime speciale si chiamerà Oss (one stop shop) e non più Moss. Inoltre, allungato il termine per il pagamento dell’Iva e per la presentazione della dichiarazione trimestrale: non più il giorno 20, ma l’ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre.
Marketplace. Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (mercati virtuali) saranno direttamente responsabili dell’applicazione dell’Iva per le seguenti cessioni: vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’Ue, quando effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Ue; vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In relazione alle suddette operazioni, si presumerà infatti che il titolare del mercato virtuale abbia acquistato e venduto i prodotti, su cui dovrà liquidare l’Iva con riferimento al momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Per il pagamento dell’imposta sulle vendite sub b), il soggetto passivo potrà avvalersi di uno dei due regimi speciali di nuova introduzione.
A partire dal 1° aprile 2021 possono registrarsi: i soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Ue al regime «OSS non-Ue», compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’agenzia delle Entrate; i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Ue che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia al regime «OSS Ue», attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate; i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-Ue privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea al regime «IOSS», compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’agenzia delle Entrate. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’agenzia per svolgere le funzioni dell’intermediario Ioss.
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