Covid-19, le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori 

 

Il Ministero della Salute chiarisce le procedure da osservare per il rientro sul posto di lavoro dei lavoratori dipendenti che hanno contratto, in qualunque modalità ipotizzabile, il virus Covid-19:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si siano ammalati e che abbiano manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacita` polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessita` di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora piu` complessa e` quella dei soggetti che siano stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. In questo caso il medico competente effettua la visita medica preventiva di rito al fine di verificare l’idoneita` alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. Invero, secondo le previsioni del TUSL, è prevista una particolare attenzione per i casi di assenza per malattia di almeno 60 giorni, la quale, nel caso in esame, prescinde da tale requisito temporale ed è imposta comunque.
  • Lavoratori positivi sintomatici: I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentino sintomi meno gravi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (ie, 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  • Lavoratori positivi asintomatici: I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività`, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). I lavoratori positivi, la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in
  • Lavoratori positivi a lungo termine: I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, questi soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avra` cura di inviare tale referto, anche in modalita` telematica, al datore di lavoro, segnatamente per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalita` di lavoro agile, dovra` essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
  • Lavoratore contatto stretto asintomatico: Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negativita` del tampone molecolare o antigenico e` trasmesso dal Dipartimento di Sanita` Pubblica o dal laboratorio dove il teste` stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

Valutazione dei rischi e sua documentazione: Non è necessario, allo stato attuale, aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda. È utile che l’azienda rediga un piano di intervento o una procedura interna per la gestione dei c.d.  “casi specifici”.

 

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