Le aziende artigiane e le agenzie di somministrazione possono accedere all’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione del Dl 104/2020 purché abbiano fruito delle settimane di ammortizzatori prima del 15 agosto 2020 o per periodi collocati prima di questa data e a cavallo del 13 luglio 2020.
La concessione della cassa Covid da parte dei fondi di solidarietà alternativi non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Inps né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’istituto: ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del Dl 104/2020, è necessario individuare la precisa decorrenza temporale della cassa rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da Covid-19.
In definitiva, quello che conta è l’effettiva collocazione delle giornate di cassa indipendentemente dalla richiesta.
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