Il 2021 offre un parziale esonero contributivo, pari a un massimo 3mila euro, a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.
La platea degli ammessi all’esonero contributivo, all’interno delle gestioni Inps consiste nei lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo – non occasionale – iscritti alla gestione separata Inps, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.
Per gli iscritti alle gestioni Inps che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività che soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50mila euro.
Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata il decreto rimanda al quadro RR di Unico o dai redditi delle attività agricole che emergano dalla stessa dichiarazione «presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero» cioè entro il 31 luglio. I limiti reddituali non sono però applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020. Per tutti è invece richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità ) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità ), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.
Per gli iscritti alle gestioni speciali (tra cui artigiani e commercianti) l’esonero si applica sulla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi altra agevolazione contributiva; l’esonero si applica al titolare della posizione per un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun lavoratore, collaboratore o familiare coadiutore applicando per ciascuno il massimale di 3mila euro, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per le sole rate contributive di competenza del 2021. L’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, lasciando intendere che siano esonerabili le tre rate di minimale (fra maggio e novembre) dovute a titolo di acconto per il 2021. Per i soggetti esonerati dal minimale, sono comunque esonerabili gli acconti 2021 in scadenza entro fine anno. Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021. In caso di contributi esonerabili e già saldati, in caso di capienza rispetto ai fondi stanziati, sarà garantito il rimborso, anche tramite compensazione se il saldo da versare ecceda la quota ancora esonerabile.
Gli assicurati presso Inps che richiedano l’esonero dovranno risultare regolari nei versamenti contributivi e dovranno avere saldato la quota di contribuzione non oggetto di esonero.
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