È pronto il decreto che concede finanziamenti per 400 milioni per consentire la prosecuzione dell’attività alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
Possono beneficiare degli interventi del fondo le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, si trovano nelle condizioni previste dal bando.
Le imprese devono versare in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ma allo stesso tempo presentare prospettive di ripresa dell’attività. Possono beneficiare dell’intervento del fondo anche le grandi imprese che si trovano in amministrazione straordinaria.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo, quelle che si trovavano già in situazione di “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019, quelle nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/01. Sono anche escluse quelle i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto. Sono pure escluse quelle imprese che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale o che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
I finanziamenti possono essere concessi esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset. Il piano deve contenere dettagliate informazioni in ordine alla compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale. Deve evidenziare la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da Covid-19. Deve riportare le debolezze dell’impresa richiedente, il mercato di riferimento e la collocazione attuale e prospettica dell’impresa sulle medesime. Inoltre, deve riportare le azioni che il management intende porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del fondo a scadenza. Deve evidenziare le azioni idonee per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
I finanziamenti hanno durata massima di cinque anni e devono essere sono concessi entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo.
Sono concessi per un importo non superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria o per il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
Sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base pari a Ibor a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea, disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno.
L’importo complessivo dei finanziamenti concessi dal fondo non può, in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l’importo di 30 milioni di euro.
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