L’agenzia delle Entrate “convalida” il codice destinatario 2R4GTO8 registrato dall’ufficio tributario di San Marino per lo smistamento delle fatture elettroniche nell’interscambio con l’Italia.
Il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell’Iva va applicato in base all’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, una volta visualizzato il documento reso disponibile su «Fatture e corrispettivi».
Da oggi e in via facoltativa fino al 30 giugno 2022, le cessioni di beni verso operatori sammarinesi o da questi verso soggetti nazionali sono documentabili con fattura elettronica. L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2022.
Da oggi, è anche possibile emettere fattura elettronica per i servizi resi a soggetti sammarinesi che abbiano comunicato il proprio identificativo fiscale. L’emissione del documento elettronico risulta possibile anche per i servizi resi da prestatori di tale Stato. In ogni caso, l’e-fattura per i servizi resi/ricevuti resta facoltativa anche dopo il 30 giugno 2022.
I soggetti nazionali che effettuano prestazioni nei confronti di committenti (operatori economici) dell’altro Stato, possono emettere in formato elettronico la fattura di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lettera b), Dpr 633/72. Ciò significherebbe, letteralmente, che l’e-fattura è possibile solo per servizi che siano territorialmente rilevanti fuori del territorio Ue. Vi rientrano (fra gli altri) i cosiddetti servizi generici a un soggetto passivo sammarinese, ma non invece, per fare un esempio, un servizio di catering eseguito in Italia da un fornitore nazionale e commissionato da una società di San Marino: si tratterebbe, infatti, di una prestazione rilevante in Italia e non invece di un’operazione rilevante fuori Ue.
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