Slitta al 15 novembre 2021 il versamento della prima o unica rata per accedere all’agevolazione fiscale.
Sempre al 15 novembre viene rinviato anche il termine per la perizia di stima necessaria ai fini della rivalutazione del prezzo di acquisto dei suddetti beni.
La rivalutazione si perfezionerà sempre con l’asseverazione della già menzionata perizia e con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% entro la nuova scadenza.
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure rateizzando l’ammontare dovuto – sino a un massimo di tre rate annuali di pari importo – e corrispondendo l’interesse del 3% annuo sull’importo delle rate successive alla prima.
La proroga in argomento riguarda tutti quei contribuenti che decidessero di rideterminare il valore dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, tanto quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1122 e 1123 della legge n. 178/2021.
Possono accedere alla procedura di rivalutazione dei terreni agricoli, dei terreni edificabili e delle partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2021 le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Deve trattarsi di beni detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.
In sintesi, la rideterminazione del costo o valore di acquisto consente di contrapporre al corrispettivo derivante dalla vendita di quei beni, in luogo del costo originario, il nuovo valore rivalutato (tassato con aliquota dell’11%), incrementato della spesa sostenuta per la redazione della perizia.
La procedura:
- Per considerare perfezionata l’operazione e, quindi, per poter utilizzare il valore rivalutato, bisogna far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato e versare un’imposta sostitutiva (l’intero importo ovvero, in caso di pagamento frazionato, la prima rata) pari all’11% di tutto il valore stimato (non del solo maggior valore), sia per le partecipazioni che per i terreni. A seguito della proroga sancita dalla legge di conversione del Dl n. 73/2021, entrambi gli adempimenti potranno essere effettuati entro il prossimo 15 novembre (in precedenza, il termine era fissato al 30 giugno).
- Alla redazione delle perizie sono abilitati: per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti; per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. I periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono abilitati per tutte e due le tipologie di beni. Competenti all’asseverazione della perizia sono, invece, le cancellerie dei tribunali, gli uffici dei giudici di pace e i notai.
- Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere ripartito fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2021. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2021 e da versare contestualmente a ciascuna delle altre due rate, in scadenza il 15 novembre 2022 e il 15 novembre 2023. Va utilizzato il modello F24, indicando “2021” come anno di riferimento e i codici tributo 8055, per le partecipazioni, e 8056, per i terreni. Se gli stessi beni sono stati oggetto di precedenti rivalutazioni, l’imposta versata all’epoca può essere scomputata da quella dovuta adesso. In alternativa, è possibile presentare istanza di rimborso della “vecchia” sostitutiva, tenendo presente che il termine di decadenza per la richiesta decorre dalla data di pagamento dell’intera imposta (o della prima rata) dovuta per l’ultima rideterminazione; in ogni caso, il rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione.
- I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello Redditi relativo all’anno in cui è eseguita la rivalutazione; quindi, quelle effettuate entro il prossimo 15 novembre, andranno riportate nel modello per l’anno 2021, da presentare nel 2022. Più precisamente, vanno esposti nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni) e del quadro RM (terreni); tali quadri, assieme al frontespizio di Redditi, devono essere trasmessi, entro i termini di presentazione di quest’ultimo, anche da chi utilizza il 730. L’omessa indicazione dei dati costituisce una violazione formale, punibile con una sanzione da 250 a 2mila euro.
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