Agenzie di viaggio e tour operator, aiuti per la digitalizzazione

 

L’articolo 4 del Dl Pnrr prevede per le agenzie di viaggio e i tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12) un credito d’imposta sui costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo digitale a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

 

Il credito d’imposta è pari al 50% sull’ammontare dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale fino ad un massimo complessivo di 50mila euro.

 

Per individuare i costi agevolabili il Decreto Pnrr rimanda a una norma del 2014 che riguardava, però, un credito d’imposta per la digitalizzazione degli «esercizi ricettivi», quindi non tutte le previsioni risultano conferenti ad agenzia viaggio e tour. Lo sono in ogni caso la gran parte. Vediamole nel dettaglio:

  • impianti wi-fi con velocità di connessione di almeno 1 Megabit/s in download (solo a condizione che l’esercizio ricettivo li metta a disposizione dei propri clienti in servizio gratuito precisa però la norma);
  • web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita “diretta” di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione dei servizi e pernottamenti turistici sui siti e su piattaforme informatiche specializzate;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità a persone con disabilità;
  • formazione del titolare e del personale dipendente in relazione alle attività sopra elencate.

 

Il credito d’imposta, che dovrà rispettare le norme sugli aiuti di Stato, è utilizzabile solo in compensazione, non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Le modalità operative saranno contenute in un decreto del ministero del Turismo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Pnrr.

 

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