Imprese del settore turistico, ecco il contributo a fondo perduto e credito di imposta

 

E’ stato pubblicato in GU il D.L. n. 152/2021. L’articolo 1 di tale decreto introduce un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, per le strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

 

Destinatari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

 

Le spese che danno accesso ai benefici sono quelle sostenute effettivamente (per il concetto di sostenimento si fa rinvio a quanto previsto nel Tuir, all’articolo 109) per gli interventi di:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali; digitalizzazione (ad esempio, impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, come indicati dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 83/2014);
  • le spese per la relativa progettazione.

 

In relazione ai suddetti interventi agevolabili, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto.

 

Gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dal 7/11/2021.

 

Il credito d’imposta è dell’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati. Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità già definite con provvedimento 8 agosto 2020. Il bonus è fiscalmente irrilevante.

 

Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto”.

 

Il contributo a fondo perduto invece non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:

  • fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale;
  • fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani);
  • fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento, ma è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo oppure con una cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

 

Infine, per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

 

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